Associazione in partecipazione nelle operazioni immobiliari
Regolato dall’articolo 2549, l’associazione in partecipazione è un contratto con il quale “l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.” Un contratto dunque grazie al quale è possibile finanziare un’operazione economica che vede coinvolti due soggetti: l’associato che darà all’associante, una somma prestabilita partecipando così all’affare. In questo modo, i due attori dell’affare, utilizzano un contratto di associazione in partecipazione.
Finanziare le proprie operazioni tramite l’associazione in partecipazione è un metodo sicuro, versatile e che si adatta con facilità alle esigenze delle imprese che necessitano di un preciso contratto commerciale. Per questo è necessario affidarsi a chi ha competenze legali e fiscali per affrontare questo tipo di contratto in tutta sicurezza.
Ma andiamo più nel dettaglio, e analizziamo i cinque articoli del codice civile che si occupano del contratto di associazione in partecipazione.
Grazie a questo tipo di contratto, è possibile finanziare un’operazione di acquisto, ristrutturazione e rivendita scegliendo se sovvenzionare l’affare parzialmente o totalmente e valutando se coinvolgere anche più persone. È dunque possibile fare più associazioni in partecipazione sullo stesso affare con soggetti diversi. Ovviamente, a questo tipo di operazione dovranno corrispondere gli accorgimenti legali e negoziali del caso.
Attraverso una particolare struttura contrattuale, è possibile acquisire apporti in associazione in partecipazione per l’acquisto di crediti NPL. Acquistando un credito in sofferenza, puoi associare nuovi attori dell’affare che decidono di partecipare all’acquisizione del credito ed è possibile, ad esempio, procedere all’ assegnazione del bene per successiva rivalutazione immobiliare e rivendita. Vuoi avere qualche informazione in più riguardo l’acquisto di crediti NPL? Consulta la nostra pagina dedicata.
per sublocazione a studenti
Rientra in questa categoria anche la gestione di operazione per sublocazione a studenti. Ad esempio, se hai acquistato un immobile su cui hai fatto rent to rent a studenti, potresti, dopo essere rientrato della spesa inziale, associare nuovi soggetti, in cambio di una partecipazione agli utili. Attraverso piccoli investimenti da parte di più persone, ciascuno per ogni appartamento, otterrai una liquidità aggiuntiva. Vuoi approfondire l’argomento rent to rent? Consulta la nostra pagina dedicata.
per B&B, affittacamere o case vacanze
Con un contratto di associazione in partecipazione costruito su misura, è possibile recuperare della liquidità utile per aggiungere un nuovo immobile da inserire nelle proprietà gestite, in particolare nelle attività di affittacamere e b&b. È anche possibile associare in partecipazione, in cambio di liquidità aggiuntiva, un soggetto su una proprietà che già è in attivo. Miri & Ari sarà al vostro fianco anche in queste operazioni e farà chiarezza su qualsiasi dubbio abbiate.